Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.101.220.15 Verordnung des SBFI vom 29. September 2020 über die berufliche Grundbildung Podologin/Podologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

412.101.220.15 Ordinanza della SEFRI del 29 settembre 2020 sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 25 Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Verordnung des SBFI vom 26. September 20128 über die berufliche Grundbildung Podologin/Podologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) wird aufgehoben.

8 [AS 2012 6475, 2017 7331 Ziff. I 8 und II 8]

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di podologo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per podologo AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2024.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.