1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli informatici AFC è composta da:
- a.
- cinque–sette rappresentanti della «ICT Formazione professionale Svizzera»;
- b.
- due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c.
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a.
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b.
- le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
- c.
- gli indirizzi professionali sono rappresentati.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a.
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d.
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
- e.
- garantisce la comparabilità a livello svizzero dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze informatiche svolti presso le scuole professionali e durante i corsi interaziendali; i relativi costi sono sostenuti dai Cantoni come parte della procedura di qualificazione.