1 Behörden und Personen, die polizeiliche Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Bundes erfüllen (Polizeiorgane), dürfen bei der Anwendung polizeilichen Zwangs nur Zwangsmittel einsetzen, die von einer Fachinstitution (Art. 13) auf ihre Einsatztauglichkeit geprüft und für den Polizeieinsatz empfohlen worden sind.
2 Zwangsmittel im Sinne von Absatz 1 sind Hilfsmittel, Waffen und Munition.
1 Per la coercizione di polizia, le autorità e le persone che svolgono compiti di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (organi di polizia) possono impiegare unicamente mezzi coercitivi che l’organo speciale di cui all’articolo 13 ha dichiarato idonei e di cui ha raccomandato l’impiego per compiti di polizia.
2 Per mezzi coercitivi ai sensi del capoverso 1 si intendono armi, mezzi ausiliari e munizioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.