1 Die anordnende Behörde veranlasst die Vernichtung der Probe, die einer Person genommen wurde:
2 Das Labor vernichtet die einer Person genommene Probe, sobald das daraus erstellte DNA-Profil die qualitativen Anforderungen für die Aufnahme in das DNA‑Profil-Informationssystem (Art. 10–13) erfüllt, jedoch spätestens drei Monate nach dem Eingang der Probe im Labor.
1 L’autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:
2 Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona non appena il profilo del DNA che ne è stato ricavato soddisfa alle esigenze qualitative per essere registrato nel sistema d’informazione dei profili DNA (art. 10–13), il più tardi però dopo tre mesi dopo averlo ricevuto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.