1 Die anordnende Behörde informiert die betroffene Person vor der Probenahme über die Aufnahme ihres DNA-Profils in das Informationssystem, über ihre Auskunftsrechte und über die Voraussetzungen der Löschung.
2 Jede Person hat das Recht, beim Bundesamt darüber Auskunft zu verlangen, ob unter ihrem Namen ein DNA-Profil im Informationssystem aufgenommen ist.
3 Das Auskunftsrecht sowie die Verweigerung, die Einschränkung oder das Aufschieben der Auskunft richten sich nach den Artikeln 8 und 9 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199216 über den Datenschutz.
1 Prima del prelievo dei campioni, l’autorità competente informa la persona implicata della registrazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione, del suo diritto all’informazione e delle condizioni di cancellazione.
2 Ognuno ha il diritto di informarsi presso l’Ufficio federale se nel sistema d’informazione è registrato sotto il suo nome un profilo del DNA.
3 Il diritto all’informazione nonché il rifiuto, la limitazione o il differimento della stessa sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.