1 Drittstaatsangehörige, die Gegenstand einer Ausschreibung zur Rückkehr oder zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung sind, erhalten von Amtes wegen die in Artikel 14 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992186 über den Datenschutz (DSG) genannten Informationen.187
2 Die Auskunftserteilung nach Absatz 1 kann unterbleiben, wenn:
185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 22. Nov. 2022 (AS 2022 651).
187 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 22. Nov. 2022 (AS 2022 651).
1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992183 sulla protezione dei dati (LPD).184
2 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:
Art. 51a185 Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati
Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/1862186, 54 del regolamento (UE) 2018/1861187 e 19 del regolamento (UE) 2018/1860188. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
185 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).
186 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2
187 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2
188 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 43 cpv. 1
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.