1 Jede Bearbeitung der in einer eingehenden Ausschreibung enthaltenen Information zu einem anderen Zweck als jenem, zu dem die Ausschreibung eingegeben wurde, benötigt die Zustimmung des ausschreibenden Schengen-Staates und muss in Verbindung mit einem spezifischen Fall stehen.
2 Die Bearbeitung ist nur zulässig:
3 Als schwere Straftaten im Sinne von Absatz 2 Buchstabe c gelten die Straftaten nach Artikel 286 Absatz 2 der Strafprozessordnung158.
1 Ogni trattamento dell’informazione contenuta in una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui la segnalazione è stata diffusa, presuppone il consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e deve essere correlato a un caso specifico.
2 Il trattamento è consentito soltanto:
3 Per reati gravi ai sensi del capoverso 2 lettera c s’intendono i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale156.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.