1 Die für die Ausschreibung zur Rückkehr zuständigen Behörden nach Artikel 19b Absatz 1 prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausschreibung im SIS erfüllt sind.
2 Sie stellen dem SIRENE-Büro die folgenden Dokumente und Angaben zur Verfügung:
3 Sie nehmen die ihnen vom SIRENE-Büro mitgeteilten Änderungen von Personalien im System vor.
4 Sie stellen ihre Erreichbarkeit sicher.
1 Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all’articolo 19b capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite.
2 Mettono a disposizione dell’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:
3 Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE.
4 Garantiscono la loro raggiungibilità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.