1 Die Polizeiverbindungsleute werden im Empfangsstaat als diplomatische Attachés der Schweizer Botschaft angemeldet. Fachlich werden sie durch die Hauptabteilung Internationale Polizeikooperation geführt.37
2 Sie haben insbesondere folgende Aufgaben:
3 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeiten sie im Rahmen von Artikel 13 Absatz 2 ZentG und Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a und b dieser Verordnung mit ausländischen Behörden zusammen. Für die Zusammenarbeit mit inländischen Behörden gelten die Artikel 4–7.
3bis …38
4 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist zuständig für den Abschluss von Vereinbarungen mit dem Ausland über die Stationierung von Polizeiverbindungsleuten.39
37 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 23. Nov. 2016 über die gegenseitige Wahrnehmung von Aufgaben durch Polizeiverbindungsleute und Verbindungsleute der Eidgenössischen Zollverwaltung, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4525).
38 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 23. Nov. 2016 über die gegenseitige Wahrnehmung von Aufgaben durch Polizeiverbindungsleute und Verbindungsleute der Eidgenössischen Zollverwaltung (AS 2016 4525). Aufgehoben durch Ziff. I 8 der V vom 4. Mai 2022 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, mit Wirkung seit 1. Juni 2022 (AS 2022 301).
39 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 23. Nov. 2016 über die gegenseitige Wahrnehmung von Aufgaben durch Polizeiverbindungsleute und Verbindungsleute der Eidgenössischen Zollverwaltung, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4525).
1 Gli agenti di collegamento di fedpol sono annunciati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell’Ambasciata di Svizzera. Sul piano tecnico sono subordinati alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia.41
2 Gli agenti di collegamento di fedpol adempiono segnatamente i compiti seguenti:42
3 Per adempiere i loro compiti gli agenti di collegamento di fedpol collaborano con le autorità estere ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LUC e dell’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della presente ordinanza.43 Per la collaborazione con le autorità svizzere si applicano gli articoli 4–7.
3bis ...44
4 La conclusione di accordi con l’estero sullo stazionamento degli agenti di collegamento di fedpol spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.45
40 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
41 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
42 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
43 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
44 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane (RU 2016 4525). Abrogato dal n. I 8 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
45 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.