Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens.
Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore di questa convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.