Der Vollzug einer strafrechtlichen Nebenfolge (Art. 96 Bst. b IRSG) ist nicht schon deshalb unzulässig, weil sie nach schweizerischem Recht nur als Verwaltungsmassnahme angeordnet werden kann.
L’applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio (art. 96 lett. b della legge) non è inammissibile per il solo fatto che, giusta il diritto svizzero, esso può essere ordinato soltanto a titolo di provvedimento amministrativo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.