1 Fiskalische Pfandrechte können geltend gemacht werden, wenn die herauszugebenden Gegenstände:
2 Die Zollverwaltung entscheidet über den Verzicht auf die fiskalischen Pfandrechte (Art. 60 IRSG).
1 Possono essere fatti valere diritti di pegno fiscali quando gli oggetti da consegnare:
2 L’Amministrazione delle dogane decide circa la rinuncia ai diritti di pegno fiscali (art. 60 della legge).
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