1 Sämtliche Daten einer Person werden aus VOSTRA entfernt, sobald der Tod dieser Person von einer Behörde gemeldet oder von der registerführenden Stelle selber festgestellt worden ist.
2 Für diese Todesfallmeldungen können Schnittstellen zum Personenstandsregister (Art. 66) und zum zentralen Migrationsinformationssystem ZEMIS (Art. 65) eingerichtet werden.
3 Vollendet eine eingetragene Person gemäss den eingetragenen Personalien das 80. Altersjahr, so überprüft die registerführende Stelle, ob die Person noch am Leben ist. Die Überprüfung wird danach alle fünf Jahre wiederholt.
4 Vollendet eine Person ausländischer Staatsangehörigkeit ohne Aufenthalt in der Schweiz gemäss den eingetragenen Personalien das 100. Altersjahr, so werden ihre sämtlichen Daten aus VOSTRA entfernt.
1 Tutti i dati concernenti una persona sono eliminati da VOSTRA non appena il decesso della stessa è comunicato da un’autorità o accertato dal Servizio del casellario giudiziale.
2 Per le comunicazioni di decesso possono essere predisposte interfacce con il registro dello stato civile (art. 66) e il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; art. 65).
3 Quando una persona compie 80 anni secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale verifica se la stessa è ancora in vita. In seguito ripete la verifica ogni cinque anni.
4 Quando uno straniero che non dimora in Svizzera compie 100 anni secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, tutti i dati concernenti lo stesso sono eliminati da VOSTRA.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.