1 Ordnungsbussen und Haftverfügungen nach Artikel 49 Absätze 2 und 3, Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 90 Absatz 1 MStP sind dem Betroffenen schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung zu eröffnen.
2 Der Bestrafte ist auf das Rechtsmittel der Beschwerde nach den Artikeln 166ff. oder des Rekurses nach den Artikeln 195ff. des Militärstrafprozesses aufmerksam zu machen.
1 Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all’interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta.
2 La persona punita dev’essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.