1 Für die Fahndung können die zivilen Polizeiorgane eingesetzt werden; der Verkehr erfolgt direkt.
2 Die Anordnung einer öffentlichen Fahndung durch Presse, Radio oder Fernsehen bedarf der Zustimmung des Oberauditors.
1 Per la ricerca dell’imputato può esser fatto capo agli organi della polizia civile; gli organi interessati corrispondono direttamente fra loro.
2 L’ordine di ricerca pubblica mediante la stampa, la radio o la televisione sottostà al consenso dell’uditore in capo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.