1 Die Kantone und Gemeinden stellen den Militärgerichten an den Sitzungsorten die erforderlichen Räume unentgeltlich zur Verfügung. Besondere Auslagen werden vom Bund ersetzt.
2 Die am Sitzungsort zuständige Polizeibehörde stellt auf Ersuchen des Präsidenten des Gerichts die nötigen Organe für den Vollzug seiner Anordnungen zur Verfügung, insbesondere für die Vorführung von Angeklagten und für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung.
1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese particolari sono rimborsate dalla Confederazione.
2 A richiesta del presidente del tribunale, l’autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l’esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell’ordine.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.