1 Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hängige Verfahren werden nach neuem Recht weitergeführt.
2 Rechtzeitig angemeldete Kassationsbeschwerden gelten als Appellationserklärungen und werden vom Präsidenten des Militärkassationsgerichts den zuständigen Militärappellationsgerichten überwiesen.
3 Die Amtsdauer der Richter und Ersatzrichter der Militärgerichte, die ihre Tätigkeit unter bisherigem Recht ausübten, läuft mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab.
1 I procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.
2 I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d’appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d’appello.
3 La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l’impero del diritto previgente scade con l’entrata in vigore della presente legge.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.