Militärische Strafbehörden dürfen vorsorgliche Amtshandlungen gegenüber Personen, die zivilen Gerichtsbarkeit unterstehen, ohne Bewilligung der zuständigen Strafbehörde nur in dringenden Fällen vornehmen. Dieser ist von der Amtshandlung Kenntnis zu geben.
Le autorità penali militari non possono, se non in caso d’urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l’autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev’essere informata dell’operazione eseguita.
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