1 Bleibt ein Zeuge trotz ordnungsgemässer Vorladung aus, so kann seine Vorführung angeordnet werden. Ist diese nicht möglich, und hält das Gericht sein Erscheinen für notwendig, so vertagt es die Verhandlung auf Kosten des Ausgebliebenen.
2 Artikel 81 findet Anwendung.
1 Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l’udienza a spese del testimone non comparso.
2 L’articolo 81 è applicabile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.