1 Für die im Dienst begangenen Disziplinarfehler steht die Disziplinarstrafgewalt dem unmittelbar vorgesetzten Truppenkommandanten zu:
2 Als im Dienst begangen gelten Disziplinarfehler, die nach dem Eintreffen auf dem Sammelplatz der Truppe und vor der Entlassung begangen werden.
3 Werden Angehörige der Armee umgeteilt oder versetzt, so bleibt zur Behandlung von Disziplinarstrafsachen, die sich vor der Umteilung oder Versetzung ereignet haben, der bisherige Kommandant zuständig. Besteht die zuständige Kommandofunktion nicht mehr oder ist deren Inhaber verhindert, so geht die Disziplinarstrafgewalt auf die nächsthöhere Instanz über.
4 In allen übrigen Fällen steht die Disziplinarstrafgewalt dem VBS und den zuständigen kantonalen Behörden zu.
5 Der Bundesrat bezeichnet die Fälle, in denen die Disziplinarstrafgewalt delegiert werden kann.
1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:
2 Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.
3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore.
4 In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.
5 Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.