1 Die Vollstreckung einer Disziplinarbusse verjährt drei Jahre nach ihrer rechtskräftigen Verfügung.
2 Die Vollstreckung der übrigen Disziplinarstrafen verjährt zwölf Monate nach ihrer rechtskräftigen Verfügung.
315 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725; BBl 2021 2198).
1 L’esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo che la decisione che infligge la multa è passata in giudicato.
2 L’esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.
322 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
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