Verordnung vom 20. September 2013 über das Informationssystem für Strafsachen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (IStrV-BAZG)
Ordinanza del 20 settembre 2013 sul sistema d'informazione in materia penale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (OSIP-UDSC)
1 Die Ablieferung von Daten aus dem Informationssystem ans Bundesarchiv richtet sich nach den Bestimmungen des Archivierungsgesetzes vom 26. Juni 199813.
2 Die Daten werden nach Ablieferung ans Bundesarchiv vernichtet. Daten, die nicht ans Bundesarchiv übergeben werden, werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet.
3 Die Datenübergabe ans Bundesarchiv kann in elektronischer Form erfolgen.
1 Il versamento all’Archivio federale di dati del sistema d’informazione è retto dalle disposizioni della legge del 26 giugno 199813 sull’archiviazione.
2 Dopo il versamento all’Archivio federale i dati vengono distrutti. I dati che non sono consegnati all’Archivio federale devono essere distrutti allo scadere del termine di conservazione.
3 La consegna dei dati all’Archivio federale può avvenire in forma elettronica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.