Ein Teilungsverfahren nach den Artikeln 4–10 wird eingeleitet, sofern die eingezogenen Vermögenswerte brutto mindestens 100 000 Franken betragen.
La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4–10 è avviata se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.