Beitragsempfängerinnen und -empfänger sind verpflichtet, in ihren Jahresberichten und in den öffentlichen Projektunterlagen auf die vom EBG erhaltene Finanzhilfe hinzuweisen.
I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.