Der Bund kann Finanzhilfen und Abgeltungen an INTERPOL ausrichten.
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.