Wird über eine Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter (Art. 869–871 OR) der Konkurs eröffnet, so bildet die Geltendmachung der Haftungsanteile oder Nachschüsse einen Teil des Konkursverfahrens.
In caso di fallimento d’una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad effettuare versamenti suppletivi (art. 869 a 871 CO), la determinazione e la riscossione delle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi forma parte integrante della procedura di fallimento.
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