1 Die definitive Verteilungsliste darf erst erstellt werden, wenn sämtliche, auf die Feststellung der Aktiv- und Passivmasse bezüglichen Prozesse erledigt sind.
2 Auf die von einzelnen Gläubigern gemäss Artikel 260 SchKG geführten Prozesse braucht dagegen keine Rücksicht genommen zu werden, wenn zum vornherein feststeht, dass ein Überschuss für die Masse nicht zu erwarten ist (vgl. Art. 95 hiernach).
1 Lo stato definitivo di riparto potrà venir compilato soltanto dopo che saranno stati liquidati tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa.
2 Non si avrà invece riguardo ai processi iniziati da singoli creditori in base all’articolo 260 LEF, qualora sia assodato in anticipazione, che non si può sperare in una eccedenza a favore della massa (vedi art. 95).
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