1 Alle Ein- und Auszahlungen, welche dem Konkursamt oder von ihm auf Rechnung einer Konkursliquidation gemacht werden, wie namentlich Konkurskosten (Vorschüsse und Saldo), inventierte Barschaft, eingehende Guthaben, Miet- und Pachtzinse, Steigerungserlöse, Bezüge des Konkursamtes auf Rechnung der Konkursgebühren, Einzahlungen und Rückzüge bei der Depositenanstalt, Abschlagsverteilungen, Ausrichtung der Dividenden, sind unverzüglich nach ihrer zeitlichen Folge in das Kassabuch einzutragen.
2 Die Eintragungen sollen enthalten: das Datum der Zahlung, die Angabe des Konkurses, Name und Wohnort des Zahlenden oder des Empfängers, Betrag der ein- oder ausbezahlten Summe (ersterer im Soll, letzterer im Haben) und das Folio der entsprechenden Eintragung im Kontokorrentbuch.
3 Das Kassabuch ist monatlich abzuschliessen und der Saldo vorzutragen.
1 Nel libro di cassa devono registrarsi senza indugio ed in ordine di data tutti i versamenti fatti all’ufficio ed i pagamenti fatti da esso per conto d’ogni liquidazione, in particolar modo le spese di liquidazione (anticipazioni e saldi), il numerario inventariato, l’importo di crediti incassati, pigioni e canoni d’affitto, il ricavo d’incanti, i pagamenti ricevuti in conto spese e competenze, i versamenti e ritiri di somme alla Cassa dei depositi, il pagamento di dividendi o di acconti.
2 Ogni iscrizione deve contenere: la data del pagamento, l’indicazione del fallimento, il nome ed il domicilio di chi fa o riceve il pagamento, l’importo della somma incassata o versata (il primo al Dare ed il secondo all’Avere), ed infine il numero della scrittura corrispondente nel mastro.
3 Il libro di cassa deve essere chiuso ogni mese riportando il saldo a conto nuovo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.