Der Zeuge wird durch den Richter einvernommen. Die Parteien erhalten Gelegenheit, Erläuterungs- und Ergänzungsfragen zu beantragen, über deren Zulässigkeit der Richter entscheidet.
Il testimonio è interrogato dal giudice. Le parti hanno la facoltà di chiedere che il testimonio precisi e completi la sua deposizione; il giudice decide sull’ammissibilità delle domande proposte.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.