Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 27 Zivilrechtspflege
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile

272.1 Verordnung vom 18. Juni 2010 über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren (VeÜ-ZSSV)

272.1 Ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)

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Art. 14

1 Das EJPD regelt die technischen und organisatorischen Vorgaben und das Datenformat, nach denen natürliche Personen sowie juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts mit Betreibungs- und Konkursämtern in einer geschlossenen Benutzergruppe Betreibungs- und Konkursdaten austauschen.21

2 Es bestimmt die zu verwendende Zustellplattform und die zu verwendende elektronische Signatur, die auf einem Zertifikat einer anerkannten Anbieterin basiert.

3 Für jede Verbundteilnehmerin und jeden Verbundteilnehmer wird auf der Zustellplattform ein Postfach eingerichtet.

21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2019, in Kraft seit 1. Dez. 2019 (AS 2019 3451).

Art. 13a

1 I Cantoni, con l’autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute.

2 A questi sistemi di comunicazione e all’autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1–4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.

3 L’autorizzazione è concessa se:

a.
la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche;
b.
le condizioni di cui all’articolo 2 lettere a–e sono adempiute;
c.
la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet del Cantone; e
d.
il campo d’applicazione del sistema è definito.

4 Il campo d’applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 5.

5 Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante il sistema di comunicazione alternativo nel campo d’applicazione dello stesso.

6 Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito (art. 9) a tale sistema di comunicazione. Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la modalità della notifica.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.