1 Der Inhaber der Datensammlung trifft insbesondere bei der automatisierten Bearbeitung von Personendaten die technischen und organisatorischen Massnahmen, die geeignet sind, namentlich folgenden Zielen gerecht zu werden:
2 Die Datensammlungen sind so zu gestalten, dass die betroffenen Personen ihr Auskunftsrecht und ihr Recht auf Berichtigung wahrnehmen können.
1 Il detentore di una collezione di dati adotta, in particolare per i trattamenti automatizzati di dati personali, le misure tecniche e organizzative appropriate alla realizzazione soprattutto dei seguenti obiettivi:
2 Le collezioni di dati devono essere organizzate in modo da permettere alla persona interessata di esercitare i diritti d’accesso e di rettifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.