1 Die verantwortlichen Bundesorgane erstellen ein Bearbeitungsreglement für automatisierte Datensammlungen, die:
2 Das verantwortliche Bundesorgan legt seine interne Organisation in dem Bearbeitungsreglement fest. Dieses umschreibt insbesondere die Datenbearbeitungs- und Kontrollverfahren und enthält alle Unterlagen über die Planung, Realisierung und den Betrieb der Datensammlung. Das Reglement enthält die für die Meldepflicht erforderlichen Angaben (Art. 16) sowie Angaben über:
3 Das Reglement wird regelmässig aktualisiert. Es wird den zuständigen Kontrollorganen in einer für diese verständlichen Form zur Verfügung gestellt.
1 Gli organi federali responsabili emanano un regolamento per il trattamento delle collezioni di dati automatizzati che presentano una delle seguenti caratteristiche:
2 L’organo federale responsabile precisa l’organizzazione interna nel regolamento. In particolare descrive le procedure di trattamento e di controllo dei dati e integra i documenti relativi alla pianificazione, all’elaborazione e alla gestione della collezione di dati. Il regolamento contiene le informazioni necessarie per la notifica delle collezioni (art. 16) e dà indicazioni su:
3 Il regolamento è aggiornato periodicamente. È messo a disposizione degli organi incaricati del controllo in una forma per loro intelligibile.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.