Die Arten, für die das Landwirteprivileg gilt, sind in Anhang 1 aufgeführt.
Le specie che beneficiano del privilegio degli agricoltori figurano nell’allegato 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.