232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)
232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Art. 140q
Für die Verlängerung der Schutzdauer eines Zertifikats ist eine Gebühr zu bezahlen.
Art. 140n
1 L’IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l’omologazione (art. 9 LATer275) di un medicinale contenente il prodotto:
- a.
- comprende una conferma secondo la quale l’informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e
- b.
- è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
2 La validità del certificato può essere prorogata una sola volta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.