Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.
38 Ursprünglich Art. 7.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.
38 Art. 7 originario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.