Bei der übertragenden Rechtseinheit müssen ins Handelsregister eingetragen werden:
L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.