1 Der Arbeitnehmer hat vom vollendeten 20. Altersjahr an Anspruch auf vier Wochen Ferien je Dienstjahr; bis zum 20. Altersjahr beträgt der Anspruch fünf Wochen.
2 Arbeitsfreie Tage und Abwesenheiten, für welche der Arbeitgeber nach den Artikeln 4, 14, 15 und 16 zur Lohnzahlung verpflichtet ist, dürfen nicht an die Ferien angerechnet werden.
1 A partire dal 20° anno di età il lavoratore ha diritto a quattro settimane di vacanze per ogni anno di servizio; fino al 20° anno di età a cinque settimane.
2 I giorni di congedo e le assenze per i quali il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 4, 14, 15 e 16 non possono essere computati sulle vacanze.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.