(Art. 254 OR)
Als Koppelungsgeschäft im Sinne von Artikel 254 OR gilt insbesondere die Verpflichtung des Mieters, die Mietsache, Möbel oder Aktien zu kaufen oder einen Versicherungsvertrag abzuschliessen.
(art. 254 CO)
Sono negozi abbinati ai sensi dell’articolo 254 CO segnatamente l’obbligo del conduttore di acquistare la cosa locata, mobili o azioni, oppure di concludere un contratto d’assicurazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.