(Art. 269a Bst. e OR)
Zum Ausgleich der Teuerung auf dem risikotragenden Kapital im Sinne von Artikel 269a Buchstabe e OR darf der Mietzins um höchstens 40 Prozent der Steigerung des Landesindexes der Konsumentenpreise erhöht werden.
(art. 269a lett. e CO)
L’aumento di pigione tendente a garantire ai sensi dell’articolo 269a lett. e CO il potere d’acquisto del capitale sopportante i rischi, non può superare il 40 per cento dell’incremento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.