Die Artikel 4–8 gelten für Gesellschaften, die keine Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben und deren Inhaberaktien nicht als Bucheffekten ausgestaltet sind, sowie für Gesellschaften, die keine Eintragung nach Artikel 622 Absatz 2bis verlangt haben.
1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.
2 Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto.
3 Una società che ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni convertite rivestono la forma di titoli contabili non deve adeguare il proprio statuto se:
4 Se la società ha adeguato lo statuto secondo il capoverso 1 o un adeguamento non è necessario secondo il capoverso 3, l’ufficio del registro di commercio cancella l’osservazione di cui all’articolo 4 capoverso 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.