Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 968 1. Form

1 Die Indossierung erfolgt in allen Fällen nach den Vorschriften über den Wechsel.

2 Das ausgefüllte Indossament gilt in Verbindung mit der Übergabe der Urkunde als genügende Form der Übertragung.

Art. 970 D. Conversione

1 Un titolo all’ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o impone obblighi. Il consenso dev’essere dato con annotazioni sul titolo stesso.

2 La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all’ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso d’una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi, la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l’ha operata, ed il suo diretto successore.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.