Der Bundesrat kann im Rahmen eines international abgestimmten Vorgehens festlegen, dass die Verpflichtungen nach den Artikeln 964d–964h auch auf Unternehmen Anwendung finden, die mit Rohstoffen handeln.
1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:
2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.