1 Das Handelsregister ist ein Verbund staatlich geführter Datenbanken. Es bezweckt namentlich die Erfassung und die Offenlegung rechtlich relevanter Tatsachen über Rechtseinheiten und dient der Rechtssicherheit sowie dem Schutz Dritter.
2 Rechtseinheiten im Sinne dieses Titels sind:
1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.
2 Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione.
3 Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.