746 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
1 Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.
2 Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.
3 Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.
750 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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