Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 808c VI. Anfechtung von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

Für die Anfechtung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

1 I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2.
la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
4.
la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5.692
l’allestimento della relazione sulla gestione;
6.
la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7.693
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

3 Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1.
convocare e dirigere l’assemblea dei soci;
2.
provvedere per le comunicazioni ai soci;
3.
accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.

692 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

693 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.