1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind.
2 Andere Gesellschaften können in ihren Statuten vorsehen, dass sie diesen Abschnitt teilweise oder vollständig anwenden.
1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.
2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.
3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.