444 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 L’assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili.
2 Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.
3 L’assemblea generale delibera circa l’impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le disposizioni sulla compensazione delle perdite.
446 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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