1 Durch den Normalarbeitsvertrag werden für einzelne Arten von Arbeitsverhältnissen Bestimmungen über deren Abschluss, Inhalt und Beendigung aufgestellt.
2 Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer im Hausdienst haben die Kantone Normalarbeitsverträge zu erlassen, die namentlich die Arbeits- und Ruhezeit ordnen und die Arbeitsbedingungen der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer regeln.
3 Artikel 358 ist auf den Normalarbeitsvertrag sinngemäss anwendbar.
1 Se il campo d’applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.
2 Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev’essere adeguatamente pubblicato con l’indicazione d’un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d’utilità pubblica interessate.
3 Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni valevoli per le pubblicazioni ufficiali.
4 Questa procedura si applica anche all’abrogazione e modificazione d’un contratto normale di lavoro.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.