831 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901).
1 Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.
2 L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.
3 Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.