Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1096 1. Erfordernisse

Der eigene Wechsel enthält:

1.
die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie ausgestellt ist;
2.
das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;
3.
die Angabe der Verfallzeit;
4.
die Angabe des Zahlungsortes;
5.
den Namen dessen, an den oder an dessen Ordre gezahlt werden soll;
6.
die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;
7.
die Unterschrift des Ausstellers.

Art. 1098 3. Riferimento alle norme sulla cambiale

1 In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

la girata (art. 1001 a 1010);

la scadenza (art. 1023 a 1027);

il pagamento (art. 1028 a 1032);

il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);

il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);

le copie (art. 1066 e 1067);

le alterazioni (art. 1068);

la prescrizione (art. 1069 a 1071);

l’ammortamento (art. 1072 a 1080);

i giorni festivi, il computo dei termini, l’inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

2 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d’interessi (art. 995), le differenze nell’indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

3 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (art. 1020 e 1022); se l’avallo nel caso previsto dall’articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.